ATTENZIONE!!
A partire dal mese di marzo 2022 questa misura di sostegno alla natalità verrà abrogata perchè assorbita dal nuovo assegno unico e universale, in base al D.L. 21 dicembre 2021, n. 230. Vai alla pagina dedicata dell'INPS e controlla come fare domanda.
nuovo assegno unico e universale
Di cosa si tratta?
L'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, un nuovo intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per le famiglia che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
Il contributo per nuclei familiari è una forma di integrazione economica rivolta ai nuclei con almeno tre figli minori a carico (sono equiparati ai figli minori del richiedente i figli del coniuge conviventi con il richiedente medesimo, e i minori ricevuti in affidamento preadottivo).
Viene concessa dal Comune e consiste in un assegno erogato dall'I.N.P.S. per tredici mensilità. (L'importo dell'assegno è rivalutato annualmente con comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche sociali - così come pubblicati nella G.U)
Quali sono i vincoli per l'accesso al servizio?
a) Essere residenti nel Comune di Ostellato nel momento in cui si presenta la domanda;
b) Essere cittadino italiano, comunitario o non comunitario in possesso dello status di rifugiato
politico o di protezione sussidiaria o Cittadino extracomunitario in possesso di titolo di
soggiorno appartenente ad una delle seguenti tipologie:
-cittadino titolare di Permesso di Soggiorno CE per Soggiornanti di lungo periodo in corso di validità:
-cittadino familiare di cittadino italiano/comunitario o di cittadino soggiornante di lungo periodo
-cittadino che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri CE
-cittadino lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria, Turchia, familiare o superstite (Accordo Euromediterraneo);
-cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro;
-cittadino apolide, familiare o superstite
c) avere tre o più figli minorenni propri o del coniuge o in affidamento preadottivo (i figli possono anche non essere cittadini italiani o essere nati all'estero, i figli minori devono essere residenti nel Comune di Ostellato ed iscritti nella stessa scheda anagrafica del richiedente, per tutto il periodo dell'erogazione dell'assegno);
d) il valore Isee del nucleo famigliare non deve essere superiore ai limiti definiti annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche sociali (così come pubblicati nella G.U)
MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO PER EFFETTO DEI REQUISITI ACQUISITI
L'assegno viene concesso per i mesi dell'anno di riferimento in cui all'interno del nucleo si è verificata la presenza dei tre figli minori. Ad es. se il terzo figlio è nato il 15 di marzo, l'assegno viene concesso da marzo a dicembre (dieci mesi). Ad es. se il terzo figlio compie i 18 anni il 20 di settembre, l'assegno viene concesso da gennaio a settembre (nove mesi). In questi casi spetterà un rateo di tredicesima calcolato sui mesi di concessione.
TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER L' EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, PENA ESCLUSIONE.
COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda, redatta su apposito modulo, va presentata al Protocollo Generale del Comune di Ostellato:
Piazza Repubblica 1 -44020 Ostellato FE - Orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00;
martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17; sabato- tel 05330683908
pec:comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it;