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Enti pubblici vigilati
Art. 22 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (articolo aggiornato in seguito a modifiche disposte da D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016)
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
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Società partecipate
Art. 22 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (articolo aggiornato in seguito a modifiche disposte da D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016)
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
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Enti di diritto privato controllati
Art. 22 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (articolo aggiornato in seguito a modifiche disposte da D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016)
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
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Rappresentazione grafica e provvedimenti
Art. 22 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (articolo aggiornato in seguito a modifiche disposte da D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016)
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
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Legge n. 296 del 27/12/2006
Incarichi e compensi di Amministratori di società partecipate conferiti dal Comune
Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 735 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria), degli incarichi e dei compensi di amministratori conferiti dal Comune di Ostellato nelle società partecipate, di cui ai commi da 725 a 734.
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Decreto Legge n. 179 del 18/10/2012
Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Relazione ai sensi dell'art. 34
Relazione sensi dell'art. 34, comma 20, del DL 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, in Legge 17/12/2012, n.221. La Giunta comunale, con delibera n. 289 del 23/12/2013, ha approvato la relazione predisposta ai sensi dell'art.34, comma 20, del DL n.179/2012, convertito in L. n.221/2012.
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Legge n. 190/2014 art. 1, comma 612
Piano di razionalizzazione
Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), art. 1, comma 612 - Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute dal Comune di Ostellato.
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Anagrafica dell'Ente
Comune di Ostellato
Piazza Repubblica, 1 - 44020 Ostellato (FE)
Tel. +39 0533 683911 Fax +39 0533 681056
C.F. 00142430388 Partita I.V.A. 00142430388
PEC: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it

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La gestione di questo sito è a cura della redazione del comune di Ostellato
Pubblicato ad Agosto del 2019
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