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Art. 37 - Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale,
le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti,
attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

Informazioni sulle singole procedure

Obblighi Legge 190/2012 art, 1 comma 32 - Lavori pubblici Assolvimento tramite la BDAP

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
Anagrafica dell'Ente
Comune di Ostellato
Piazza Repubblica, 1 - 44020 Ostellato (FE)
Tel. +39 0533 683911 Fax +39 0533 681056
C.F. 00142430388 Partita I.V.A. 00142430388
PEC: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it

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Crediti
La gestione di questo sito è a cura della redazione del comune di Ostellato
Pubblicato ad Agosto del 2019
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