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Art. 37 - Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

Informazioni sulle singole procedure

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura

Obblighi Legge 190/2012 art, 1 comma 32 - Lavori pubblici Assolvimento tramite la BDAP
Anagrafica dell'Ente
Comune di Ostellato
Piazza Repubblica, 1 - 44020 Ostellato (FE)
Tel. +39 0533 683911 Fax +39 0533 681056
C.F. 00142430388 Partita I.V.A. 00142430388
PEC: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it

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La gestione di questo sito è a cura della redazione del comune di Ostellato
Pubblicato ad Agosto del 2019
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