ATTIVAZIONE DELLA FASE DI ATTENZIONE PER GLI INCENDI BOSCHIVI DAL 1° LUGLIO AL 17 SETTEMBRE 2023 - Nota RER pervenuta in data 27/06/2023 e registrata al prot. n. 6827NUMERI DI EMERGENZA IN CASO DI AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI1515 - Numero nazionale di pronto intervento del GRUPPO CARABINIERI FORESTALE (H24)
115 - Numero nazionale di pronto intervento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (H 24)
0532.973100 - Numero del Comando dei Vigili del Fuoco della Provincia di Ferrara (H24)
Durante il predetto periodo, così come previsto dal “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 2022-2026” e dall'art. 58 comma 5 del Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1 agosto 2018,
le attività di abbruciamento di residui vegetali derivanti dai lavori agricoli e forestali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni,
sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità, i fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00.Nel periodo di massima pericolosità, si invitano i cittadini ad osservare scrupolosamente le norme ed i divieti di seguito riportati:
- E' vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, a distanza minore di 200 m dai loro margini esterni;
- E' consentita l'accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati o su aree adeguatamente scelte ed attrezzate allo scopo, con le necessarie cautele (previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili, obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo);
- Nei casi precedenti, il fuoco deve essere, comunque sempre custodito. Coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare;
- Nelle aree forestali è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.
In particolare, considerato che seppur le aree boscate ferraresi non presentino elevata propensione agli incendi, sono comunque caratterizzate da diffusa presenza umana, si raccomanda il rispetto dell'art.35 delle PMPF vifenti il quale stabilisce che: " Gli Enti di gestione delle linee ferroviarie, le Società di gestione delle autostrade, le Aziende di gestione o proprietarie di strade, le Amministrazioni provinciali e comunali ed i proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali sono tenuti a mantenere sgombre da residui vegetali secchi e da rifiuti le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza confinanti con le aree forestali. Tali pratiche escludono l'uso del fuoco. Da qualsiasi strada o linea ferroviaria confinante con aree forestali e altri terreni coperti da vegetazione è vietato gettare mozziconi di sigarette e fiammiferi. Al solo scopo di prevenzione degli incendi boschivi, durante il periodo dichiarato di massima pericolosità, è vietato effettuare manifestazioni sportive o competizioni agonistiche su strade che attraversano aree forestali".
Per coloro che determinano anche solo potenzialmente l'innesco di un incendio sono previste sanzioni amministrative che vanno da 1.000,00 a 10.000,00 euro. Qualora il fatto costituisca anche reato varranno invece le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 423 e seguenti) con reclusione da 4 a 10 anni se l'incendio è provocato volontariamente in maniera dolosa o da 1 a 5 anni se viene causato in maniera involontaria, per negligenza, imprudenza o imperizia.