L’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della R.E.R., come da nota in allegato comunica che è stata disposta la proroga della fase di preallarme e dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutte le zone di collina, pianura e costa della regione. Periodo 10/08/2026 – 16/08/2026 compresi
inoltre, è stata disposta:
-- con la D.D. n. 2618 in data 11/08/2026 la proroga della fase di preallarme per il rischio di incendi boschivi con estensione a tutto il territorio regionale, a partire dal giorno 14/08/2026 e fino al giorno 23/08/2026 compresi, dichiarando nel contempo lo stato di grave pericolosità per il medesimo periodo.
-- con la D.D. n. 2673 in data 18/08/2026 la proroga della fase di preallarme per il rischio di incendi boschivi con estensione a tutto il territorio regionale, a partire dal giorno 24/08/2026 e fino al giorno 31/08/2026 compresi, dichiarando nel contempo lo stato di grave pericolosità per il medesimo periodo.
-- con la D.D. n. 2770 in data 26/08/2026 la proroga della fase di preallarme per il rischio di incendi boschivi con estensione a tutto il territorio regionale, a partire dal giorno 01/09/2026 e fino al giorno 07/09/2026 compresi, dichiarando nel contempo lo stato di grave pericolosità per il medesimo periodo.
-- con la D.D. n. 2835 del 01/09/2026 la proroga della fase di preallarme per il rischio di incendi boschivi con estensione a tutto il territorio regionale, a partire dal giorno 08/09/2026 e fino al giorno 13/09/2026 compresi, dichiarando nel contempo lo stato di grave pericolosità per il medesimo periodo.
Nel merito evidenzia che le azioni vietate, e quelle consentite solo con relative prescrizioni o a determinate condizioni, sono descritte nel "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. n. 353/00. Periodo 2022-2026" aggiornato con D.G.R. n. 677 del 04/05/2026 e nel Regolamento Forestale regionale n. 3 del 01.08.2018, ed in particolare nel sotto riportato articolo 58, comma 5:
"le attività di abbruciamento di residui vegetali derivanti dai lavori agricoli e forestali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità; i fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00"
Si ricorda che il vigente “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. n. 353/00. Periodo 2022-2026” approvato con deliberazione n. 1211 del 18/07/2022 e aggiornato alla sua versione 2026 con deliberazione n. 677 del 04/05/2026 è consultabile sul sito della RER alla pagina Normativa sugli incendi boschivi