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Convenzione di negoziazione assistita presso l'avvocatoL'art. 6 del D.L. n. 132/2014 convertito con Legge n. 162/2014, prevede la convenzione di negoziazione assistita con almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Con Legge n. 55/2015 sono ridotti i termini per la proposizione della domanda di divorzio (un anno nel caso di separazione giudiziale, sei mesi nel caso di separazione consensuale).
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
La procedura è possibile sia in assenza, sia in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un null aosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'avvocato, una volta formalizzato l'accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al Comune di iscrizione dell'atto di matrimonio o al Comune di trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi o al Comune di trascrizione del matrimonio celebrato all'estero tra due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.
Nota per gli avvocati: la trasmissione della convenzione di negoziazione assistita può essere trasmessa all'ufficiale di stato civile competente dall'avvocato che ha provveduto ad autenticare le sottoscrizioni delle parti.
Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'ufficiale di stato civile la trascriverà nei registri di stato civile e procederà con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita delle parti e ne darà comunicazione all'ufficio anagrafe.
Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato CivileL'art. 12 del D.L. n. 132/2014 convertito con Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti ed a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
• iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
• trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero
• residenza di uno dei coniugi
Le parti potranno avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (un anno nel caso di separazione giudiziale, sei mesi nel caso di separazione consensuale).
Le parti devono inoltrare all'ufficio di stato civile il modulo di istanza congiunta contenente le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento.
Tale modulo, debitamente sottoscritto, può essere inviato all'indirizzo PEC comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it o prodotto direttamente all'ufficio dello stato civile sito in Piazza Repubblica, 1 - Ostellato, in entrambi i casi allegando un documento di riconoscimento in corso di validità di ciascuna delle parti e segnalando uno o più riferimenti telefonici.
L'ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge l'ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti.
A tale appuntamento le parti dichiareranno di fronte all'ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare.
Nello stesso giorno l'ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che verrà fissato non prima di 30 giorni per confermare l'accordo.
Al secondo appuntamento l'ufficiale di stato civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l'accordo.
Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell'accordo (primo appuntamento)
Se le parti non si presentano al secondo appuntamento di conferma dell'accordo, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti conserveranno comunque l'intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento per riformulare l'accordo.
Nella data fissata dall'ufficiale dello stato civile per la conferma dell'accordo di separazione, divorzio o modifica degli accordi di separazione o divorzio. Tale data non può essere fissata prima che siano trascorsi 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo reso personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile da entrambi le parti.
E' dovuto il pagamento di un diritto di segreteria pari a Euro 16,00.
Il pagamento può essere effettuato mediante:
- versamento su c/c postale n. 150 36 445 intestato a Comune di Ostellato - Servizio di tesoreria
- bonifico bancario su conto identitificato dal seguente IBAN IT 73 E 05387 67300 000003200004 intestato a COMUNE DI OSTELLATO
c/o BPER BANCA SPA - Filiale di Ostellato
La ricevuta del pagamento dovrà essere prodotta all'ufficiale dello stato civile nel momento della redazione dell'accordo.