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L'ordinamento dello stato civile, disciplinato da ultimo dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, ha l'importante funzione di consentire l'individuazione dello status della persona in seno a due ambiti sociali: lo Stato e la famiglia. L'Ufficio dello stato civile riceve, per mezzo di dichiarazioni verbali, riprodotte per iscritto nei registri e/o negli archivi informatici, oppure di atti scritti, annotati o trascritti nei registri stessi, la documentazione essenziale che descrive quel determinato complesso di eventi; conserva tale documentazione, perché dai fatti ed atti da essa rappresentati la persona trae la titolarità di specifici e particolari diritti e obblighi verso lo Stato e verso gli altri consociati; rilasciare, a chi vi abbia interesse, le relative certificazioni. Il valore probatorio di tale documentazione fa fede fino a querela di falso.
Altra funzione essenziale del servizio pubblico dello stato civile è quella di garantire l'attualità della documentazione in modo che essa sia continuamente aggiornata rispetto alla persona. Ciò comporta il collegamento sistematico tra atti e fatti diversi ma successivi l'uno all' altro per consentire il costante ed immediato adeguamento alla realtà della documentazione in oggetto.
La formazione degli atti dello stato civile può avvenire in tre modi: 1) per iscrizione: registrazione degli atti ricevuti direttamente dall'ufficiale dello stato civile che tiene i registri; 2) per trascrizione: la registrazione che ha per oggetto gli atti ricevuti da altro pubblico ufficiale o emessi da altra autorità; 3) per annotazione: una registrazione accessoria ad altro atto già registrato.
Certificati ed estratti richiesti mediante posta ordinaria o posta elettronica.
Nota informativa importante Ai sensi della vigente legislazione in materia di comunicazione tra privati e pubbliche amministrazioni, qualsiasi istanza potrà essere presa in considerazione solo se pervenuta:
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in cartaceo – posta ordinaria o fax – con firma autografa ed allegato un documento d'identità valido (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000); |
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via PEC o mail ordinaria con allegata la scansione dell'istanza cartacea con firma autografa ed allegato un documento d'identità valido art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000); |
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via PEC o mail ordinaria munita di firma in digitale (art. 65, D.Lgs. n. 82/2005). |
L'istanza deve contenere le generalità complete del richiedente ed il motivo della richiesta.
Qualora fossero richiesti estratti per riassunto di atti di nascita con indicazione di paternità e maternità o estratti per copia integrale di atti di nascita, l'istanza dovrà essere prodotta dall'interessato o altro soggetto munito di delega ad agire per conto dell'interessato (art. 38, comma 3-bis, D.P.R. n. 445/2000), con indicazione del motivo giuridicamene rilevante derivante dallo stato di filiazione o legittimazione (art. 1, comma 1, L. n. 1064/1955;art. 3, D.P.R. n. 432/1957; art. 107, comma 1, D.P.R. n. 396/2000). L'eventuale delega dovrà essere trasmessa unitamente all'istanza con il corredo di copia del documento d'identità del delegante e del delegato.
In tutti i casi, ad evitare il rilascio di certificati od estratti inerenti persone estranee rispetto a quanto richiesto, le istanze devono contenere cognome e nome e data di nascita comprensiva di giorno, mese ed anno di nascita inerenti la persona della quale sono richiesti i documenti, eventuale data di matrimonio nel caso di richiesta di certificato od estratto dell'atto di matrimonio, eventuale data di morte nel caso di richiesta di certificato od estratto di morte.
I certificati anagrafici (residenza e stato di famiglia) e le copie integrali degli atti di stato civile (nascita, matrimonio, morte, cittadinanza) sono rilasciati previa applicazione dell'imposta di bollo pari a 16,00 euro dovuta per ciascun certificato e per ciascuna copia integrale (Allegato “A” Tariffa Parte I, D.P.R. n. 642/1972). L'imposta di bollo deve essere materialmente consegnata all'ufficio al momento del rilascio.
Si rende noto che nell'ambito dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana il termine di rilascio dei certificati richiesti è previsto in sei mesi (art. 14, comma 2-bis, D.L. n. 113/2018).
In difetto delle descritte prescrizioni le istanze non verranno prese in considerazione e non sarà possibile il rilascio di alcun certificato od estratto.