Il 3 Agosto 2026 cessa la validità della Carta d'Identità in formato cartaceo

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Il 3 Agosto 2026 cessa la validità della Carta d'Identità in formato cartaceo. Si invitano i cittadini a richiedere già da ora il rilascio della carta d'identità elettronica.

Data:

20 ottobre 2025

Il 3 Agosto 2026 cessa la validità della Carta d
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Il 3 Agosto 2026 cessa la validità della Carta d'Identità in formato cartaceo.


Si informa che alla data del 3 agosto 2026 cessa la validità della Carta d'Identità in formato cartaceo, come disposto dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento Europeo.
Pertanto da tale data – anche nel caso il documento non dovesse risultare scaduto – le carte d'identità cartacee non avranno più validità e non potranno più essere rilasciate.
Al fine di evitare lunghi tempi di attesa in prossimità del mese di agosto 2026, si invitano i cittadini a richiedere con congruo anticipo la Carta d'Identità Elettronica (CIE) che può essere rilasciata anche prima della scadenza del documento cartaceo.
Dal 3 agosto 2026 non sarà più possibile richiedere carte d’identità cartacee neppure in caso di urgenza.

Deroghe previste dal D.L. 26 giugno 2026, n. 108 (G.U. n.146 del 26-06-2026)
In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all'atto  dell'emissione,  ai  fini  del predetto rapporto contrattuale. 
Esclusivamente ai fini di cui all'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nelle more del rilascio della carta d'identità elettronica, il documento cartaceo non scaduto può, altresì, essere utilizzato, ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali  e assicurative nonchè nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali. La disposizione di cui al presente comma si applica fino al 31 gennaio 2027.

Per maggiori chiarimenti si rimanda alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la pubblica amministrazione - Ufficio Legislativo.

Ultimo aggiornamento: 01/07/2026, 12:33

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