Art. 26 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
Regolamento comunale iscrizione albo associazioni e per la concessione di benefici e vantaggi economici
Regolamento comunale per l'applicazione dell' ISEE alle prestazioni sociali agevolate
Regolamento per l'erogazione dei servizi scolastici ed extra scolastici
Regolamento Sostegno del Comune al sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6 ANNI e del sistema educativo e di istruzione pubblica
Regolamento per l'applicazione di agevolazioni rette relative a strutture sociosanitarie e accesso al servizio di pasti a domicilio
Direttive concessione sale civiche
Regolamento comunale per l'assegnazione e gestione degli orti sociali
Regolamento per la concessione in uso di immobili di proprietà comunale o nella disponibilità del Comune
Regolamento ERP - Determinazione canoni di locazione alloggi ERP
Regolamento ERP - Raccolta dei regolamenti ERP
Criteri generali per l'assegnazione dei punteggi ai fini dell'erogazione dei contributi ordinari ai sensi dell'art. 11 del Regolamento comunale per la concessione di patrocini e contributi economici - Anno 2026